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È necessario l’assenso di tutti i comproprietari per la costruzione di manufatti su parti comuni

Settore: Edilizia


Keywords: Muri divisori – Parti comuni di edifici – Assenso dei comproprietari – È necessario


La realizzazione, da parte di uno solo dei comproprietari, di muri divisori ricadenti su parti comuni di un edificio, delimitando una porzione della cosa comune e sottraendola al pari utilizzo da parte degli altri comproprietari per assoggettarla all’uso esclusivo – fuoriesce dal perimetro del potere di ordinario godimento riconosciuto al singolo comproprietario dal primo comma dell’articolo 1102 del Codice civile. Trattasi, invece, di innovazione della cosa comune, disciplinata dall’articolo 1120 del Codice civile, in quanto determina una trasformazione che incide sull’essenza della cosa comune, alterandone l’originaria funzione e destinazione. Essa necessita, come tale, del preventivo assenso da parte degli altri comproprietari. La mancanza di tale assenso costituisce difetto essenziale per la formazione del titolo edilizio autorizzativo dell’intervento edilizio in questione.

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