Statuto
CAMERA AMMINISTRATIVA DISTRETTO LOMBARDIA ORIENTALE, TESTO DELLO STATUTO VIGENTE DAL 30.10.2022
CAPO I
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA,
FINALITÀ ISTITUZIONALI, AMBITO TERRITORIALE
Art. 1
Denominazione, sede, durata
È costituita, ai sensi del Capo III del Libro primo del codice civile, l’associazione non riconosciuta “C.A.D.L.O – Camera Amministrativa della Lombardia Orientale” (di seguito, per brevità, anche solo “Cadlo”).
L’associazione ha sede in Brescia, via Carlo Zima 3, presso la sede della Tribunale amministrativo Regionale per la Lombardia.
L’associazione è costituita a tempo indeterminato.
Art. 2
Finalità istituzionali
L’associazione si propone di concorrere, sotto il profilo organizzativo e scientifico, alle attività di formazione e di aggiornamento professionale dei propri soci nella materia del diritto amministrativo, nonché di contribuire, collaborando con i responsabili degli Uffici Giudiziari interessati e con gli ordini professionali, alla ricognizione dei problemi organizzativi della giustizia amministrativa ed alla individuazione delle relative soluzioni.
L’associazione non ha finalità di lucro ed è rigorosamente apolitica, apartitica, asindacale e aconfessionale.
La Cadlo, ai fini di cui al comma 1, può collaborare con altri soggetti, pubblici o privati. Essa aderisce ad UNAA (Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti), condividendone principi e finalità, ed è ivi rappresentata da un proprio delegato. La Camera è inoltre affiliata a Solom (Società lombarda avvocati amministrativisti) con la quale collabora attivamente mediante la partecipazione al Direttivo dell’Associazione, per il tramite dei propri delegati.
Art. 3
Ambito territoriale
La Cadlo opera nel territorio del distretto della Corte d’Appello di Brescia ed è articolata in quattro circoscrizioni che corrispondono ai circondari dei Tribunali di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova.
La funzione delle circoscrizioni territoriali è quella di esprimere le candidature per l’elezione dei membri del consiglio direttivo che potranno essere votate dall’Assemblea dei soci, unitamente alle candidature presentate dai soci in via autonoma o con apposita lista.
CAPO II
SOCI
Art. 4
Categorie di soci
I soci della Cadlo sono ordinari ovvero onorari.
Possono essere soci ordinari:
a) gli Avvocati che siano iscritti agli ordini professionali del distretto della Corte d’Appello di Brescia;
b) gli Avvocati ed i Procuratori dello Stato in servizio presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
c) i docenti ed i ricercatori universitari in diritto amministrativo, diritto pubblico o diritto costituzionale o in materie riconducibili a queste ultime, a qualunque istituto accademico appartenenti;
d) i praticanti, anche non abilitati al patrocinio, che siano iscritti agli ordini professionali del distretto della Corte d’Appello di Brescia.
L’iscrizione a socio ordinario è deliberata, su domanda dell’interessato, a discrezione del Consiglio direttivo, previa verifica che si tratti di soggetti che esercitano la professione, forense o accademica, nelle materie di cui al comma 2, lettera c).
Sono di diritto soci ordinari coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo della Cadlo o che vi hanno aderito successivamente entro il termine all’uopo previsto dallo stesso.
Possono essere iscritti a soci onorari:
a) gli stessi soggetti di cui al comma 2 che si siano ritirati a riposo;
b) i magistrati a riposo;
L’iscrizione a socio onorario è deliberata, su richiesta dell’interessato, dal consiglio direttivo.
Art. 5
Diritti e doveri dei soci
I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, nella misura stabilita dal Consiglio direttivo.
Il Consiglio Direttivo, in considerazione dei particolari meriti di un socio onorario, può deliberare di esonerarlo totalmente dall’obbligo del pagamento della quota.
Sono soci con diritto di voto in assemblea e sono eleggibili alla carica di membro del consiglio direttivo i soci ordinari di cui all’art. 4, comma 2, lettere a) e b).
Sono soci senza diritto di voto in assemblea e non sono eleggibili alla carica di membro del consiglio direttivo i soci onorari.
I diritti dei soci sono sospesi in caso di morosità nel pagamento della quota associativa e sono riattivati quando
la morosità è estinta.
Art. 6
Decadenza dalla qualità di socio
Si decade dalla qualità di socio:
a) per radiazione o cancellazione dall’albo professionale, salva, in caso di pensionamento, l’iscrizione come socio onorario;
b) per trasferimento ad altro Ordine professionale non ricompreso nel distretto di Corte d’Appello di Brescia ovvero ad altra sede dell’Avvocatura di Stato;
c) per morte;
d) per rinuncia;
e) per espulsione.
La decadenza deve essere sempre deliberata dal consiglio direttivo.
La rinuncia, a pena di inefficacia, deve essere comunicata per iscritto all’associazione.
L’espulsione può essere deliberata:
a) per morosità nel mancato pagamento della quota associativa per almeno due annualità, anche non consecutive;
b) per condotte lesive del buon andamento ovvero del prestigio dell’associazione o comunque contrarie al suo statuto.
Prima che sia deliberata la sua espulsione il socio ha diritto di riceverne preavviso ed ove ne faccia richiesta, di essere ascoltato dal Consiglio Direttivo prima della deliberazione. Se si tratta di morosità l’espulsione è deliberata solo previa diffida a saldare le quote non pagate entro congruo termine.
CAPO III
ORGANIZZAZIONE
Art. 7
Organi
Sono Organi necessari della Cadlo:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) l’assemblea dei soci;
d) il comitato scientifico;
e) il tesoriere;
f) il segretario.
Art. 8
Tipi di assemblea e competenze
L’assemblea dei soci è convocata in seduta ordinaria e in seduta straordinaria.
In seduta straordinaria l’assemblea:
a) approva le modifiche allo statuto;
b) delibera lo scioglimento dell’associazione;
c) delibera la decadenza del Presidente, dell’intero Consiglio direttivo o di taluni suoi membri.
In seduta ordinaria l’assemblea delibera su ogni altra questione che non sia di competenza dell’assemblea straordinaria, ivi compresa l’elezione del delegato UNAA che dura in carico quattro anni.
Art. 9
Quorum costitutivo e deliberativo dell’assemblea
ordinaria e straordinaria
L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, se è presente la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto presenti.
L’assemblea ordinaria delibera, in prima ed in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto presenti.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza assoluta dei soci presenti.
Art. 10
Convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria
e modalità di voto
L’assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente dell’associazione:
a) ogniqualvolta questi lo ritenga necessario;
b) quando ne fanno richiesta almeno due membri del consiglio direttivo;
c) quando ne facciano richiesta almeno 15 soci, anche non appartenenti ad una stessa circoscrizione territoriale;
L’assemblea ordinaria e straordinaria è convocata con almeno quindici giorni di preavviso, riducibili a sette in caso di assoluta urgenza, mediante comunicazione, inviata anche per telefax o posta elettronica, contenente l’ordine del giorno, il giorno, l’ora e la sede della seduta.
L’assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente dell’associazione ovvero, su delega dello stesso, da un membro del consiglio direttivo. Delle stesse viene redatto verbale a cura del segretario dell’associazione. Il verbale
è sottoscritto dal segretario stesso e da chi presiede l’assemblea.
Se in prima convocazione l’assemblea ordinaria non è validamente costituita, ne viene data immediata constatazione a verbale. Decorsa almeno un’ora da tale momento, l’assemblea si riunisce in seconda convocazione.
Il voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria è palese ed è ammessa la partecipazione tramite videoconferenza. Allorché l’assemblea sia convocata in seduta ordinaria, è consentito il voto per delega, purché quest’ultima risulti da atto scritto da allegarsi al verbale. Non è consentito rappresentare, tramite delega, più di quattro soci.
Art. 11
Composizione del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri eletti dall’assemblea di cui uno specificamente da essa delegato a rappresentare Cadlo in Unaa.
Se nel corso della consiliatura uno dei consiglieri cessa dall’incarico per qualsiasi motivo, viene surrogato dal candidato che abbia riportato, nell’ultima elezione, il maggior numero di voti dopo quest’ultimo.
Il consigliere surrogato dura in carica sino alla naturale scadenza della consiliatura in corso.
Art. 12
Durata della consiliatura
Il Consiglio Direttivo dura in carica per un quadriennio che decorre dal 1° gennaio del primo anno al 31 dicembre del quarto anno, con proroga sino all’insediamento del nuovo consiglio eletto.
Il Consiglio Direttivo decade collegialmente nel caso in cui vengano meno almeno due consiglieri senza che sia possibile surrogarne almeno uno.
Art. 13
Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo può adottare i regolamenti necessari per il funzionamento dell’ente, alla cui osservanza sono tenuti tutti gli associati e può nominare comitati o commissioni ad hoc per far fronte a specifiche esigenze dell’associazione.
I principali compiti del Consiglio Direttivo sono:
a) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo dell’associazione;
b) dare esecuzione alle decisioni dell’assemblea dei soci;
c) curare il reperimento dei mezzi economici necessari all’attività dell’ente;
d) stanziare, secondo le disponibilità del bilancio, i fondi necessari allo svolgimento dell’attività dell’associazione;
f) seguire la vita dell’associazione armonizzando e bilanciando le esigenze dei soci;
g) nominare al suo interno il Presidente dell’associazione;
h) nominare i 3 componenti del Comitato scientifico.
i) nominare il Tesoriere
Il Consiglio Direttivo può delegare il compimento di determinati atti ad uno o più soci.
Art. 14
Decadenza dalla carica di consigliere
Dalla carica di consigliere si decade:
a) per morte;
b) per dimissioni;
c) per decadenza dalla qualità di socio;
d) per delibera dall’assemblea straordinaria
Art. 15
Funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza di almeno tre consiglieri e delibera con la maggioranza di tre voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il segretario, che cura la verbalizzazione. Il verbale è sottoscritto dal segretario stesso e da tutti i consiglieri presenti. Possono essere invitati alle riunioni anche altri soggetti, anche non soci.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione ogniqualvolta lo ritenga necessario. Deve essere convocato quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri.
Le riunioni sono convocate con un preavviso di almeno cinque giorni, con indicazione dell’ordine del giorno, che non pregiudica la facoltà di consiglio di deliberare anche su altre questioni non indicate in quest’ultimo.
Il Consiglio Direttivo può validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione ove siano presenti tutti e cinque i consiglieri ed a condizione che tutti i presenti diano atto, a verbale, di nulla opporre allo svolgimento della seduta.
Il Consiglio può riunirsi anche mediante videoconferenza.
Il Consiglio può invitare a partecipare alle sedute i componenti del comitato scientifico o altri soci per singoli incarichi attuativi.
Art. 16
Rapporto tra assemblea e circoscrizioni territoriali
L’assemblea elettorale elegge preferibilmente un consigliere per ciascuna delle circoscrizioni territoriali di cui all’art. 3.
Art. 17
Presentazione delle candidature
I soci eleggibili alla carica di membri del Consiglio Direttivo comunicano al Presidente la loro candidatura a consigliere entro il 30 settembre dell’ultimo anno della consiliatura in corso. La candidatura a consigliere deve risultare da atto sottoscritto digitalmente inviato via p.e.c. al Presidente.
Il Presidente ricevute le candidature e previa verifica della loro ammissibilità, le ammette al voto formando la lista dei candidati indicati in ordine alfabetico.
Le liste sono pubblicate sul sito web istituzionale dell’associazione entro il 15 ottobre del quarto anno della consiliatura. Di tale pubblicazione è dato avviso a tutti i soci.
Le liste dei candidati indicano accanto ai nominativi la circoscrizione territoriale del candidato perché i soci possano, in sede di assemblea elettorale, laddove presenti candidati facenti capo alle diverse circoscrizioni, esprimere preferibilmente un voto per ciascuna circoscrizione territoriale, conformemente al dettato dell’articolo 16.
Le elezioni devono svolgersi entro il 30 novembre dell’ultimo anno della consiliatura in corso, nella data e nel luogo fissati dal Presidente sentito il Direttivo.
Il Presidente dell’associazione convoca l’assemblea con un preavviso di 30 giorni, dando comunicazione a tutti i soci del giorno e dell’ora dell’apertura dell’assemblea, dell’ora di apertura e chiusura dei seggi del luogo ove si svolgono le elezioni, delle liste dei canditati che si sono presentati.
Art. 18
Svolgimento dell’assemblea elettorale
L’assemblea è presieduta dal Presidente il quale demanda al Segretario la redazione del verbale delle operazioni di voto.
Il Consiglio Direttivo predispone l’elenco dei soci aventi diritto di voto almeno 15 giorni prima della data delle elezioni.
Nei luoghi ove si svolgono le operazioni di voto devono essere affisse le liste dei candidati.
Ogni socio che intenda votare presenta il proprio tesserino professionale di riconoscimento o altro documento di identità .
Il voto è segreto.
Terminate le operazioni di voto si procede allo scrutinio dei voti.
Nell’arco di tempo fra l’apertura e la chiusura dei seggi devono essere sempre presenti almeno due membri del Direttivo.
Non è ammesso il voto per delega o in videoconferenza.
Art. 19
Quorum e scrutinio dei voti.
Per la validità delle elezioni è necessario che abbia votato la maggioranza dei soci aventi diritto di voto presenti in assemblea.
Vengono eletti i cinque candidati che abbiano ottenuto la maggioranza relativa dei voti. A parità di voti viene eletto il candidato che abbia la maggiore anzianità di iscrizione all’albo professionale. A parità di anzianità professionale viene eletto il candidato più anziano anagraficamente.
Al termine le operazioni di scrutinio, si proclamano gli eletti e la composizione del nuovo Consiglio direttivo.
Il Presidente dell’Associazione convoca la prima riunione del Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla proclamazione della sua elezione.
Art. 20
Designazione e attribuzioni del Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo che sceglie tra i consiglieri eletti e dura in carica quattro anni.
Il Presidente rappresenta l’Associazione e dunque, indistintamente, tutte le circoscrizioni territoriali in cui si articola l’associazione.
Ad egli spetta in via esclusiva la rappresentanza della stessa in giudizio.
Presiede l’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e le riunioni del Consiglio direttivo. Cura l’esecuzione delle deliberazioni della prima e del secondo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo stesso, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione
Art. 21
Segretario
Il Segretario è nominato dal Presidente e cura il disbrigo di tutte le pratiche burocratiche dell’associazione stessa. Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei soci ed assiste il Presidente nei suoi contatti con altri enti o persone estranee all’associazione.
La carica di segretario è cumulabile con quella di membro del Consiglio Direttivo, ma non con quella di Presidente e nemmeno con quella di tesoriere.
Il segretario rimane in carica sino dimissioni, ovvero sua sostituzione da parte del Presidente.
Art. 22
Comitato scientifico
Il comitato scientifico è composto da tre membri nominati dal Consiglio direttivo.
Il comitato scientifico si occupa dello studio del diritto amministrativo e dell’aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale in tale materia ed in quelle ad essa attinenti. Predispone il programma annuale della attività formative dell’associazione, cura, su delega del Consiglio Direttivo, l’organizzazione di eventi formativi e redige lo schema dei regolamenti che il Consiglio direttivo approva ai sensi dell’art. 14, comma 2.
Il Consiglio Direttivo nomina il rappresentante Cadlo nel Comitato Tecnico Scientifico dell’UNAA, individuandolo preferibilmente fra i membri del Comitato scientifico; la carica di rappresentante Cadlo nel Comitato Tecnico Scientifico dell’UNAA ha una durata pari a quattro anni dalla sua nomina, come quella del delegato Cadlo in UNAA eletto dall’Assemblea dei soci.
Art. 23
Tesoriere
Il tesoriere predispone il rendiconto annuale delle spese, che una volta approvati dal Consiglio Direttivo, sono presentati all’assemblea ordinaria dei soci per la loro definitiva approvazione.
Il tesoriere ha in consegna i fondi dell’associazione e la disponibilità del conto corrente ad essa intestato; riceve le somme di denaro che devono essere versate alla cassa dell’associazione; può compiere qualsiasi operazione bancaria, anche in addebito, senza necessità di specifica delega; esegue pagamenti i pagamenti dovuti dall’associazione; ha la responsabilità delle registrazioni contabili, delle quali risponde al Consiglio Direttivo; cura la formazione dell’inventario dei beni dell’associazione.
Art. 24
Risorse finanziarie
Le risorse dell’associazione sono costituite dalle quote annuali associative deliberate dall’assemblea, dai contributi richiesti a titolo di rimborso delle spese ai terzi ammessi alle iniziative associative, dai contributi liberamente ed a qualsiasi titolo versati da soci ed altri soggetti pubblici e privati.
Le risorse associative sono impiegate esclusivamente per l’amministrazione dell’associazione e per l’organizzazione delle sue iniziative.
CAPO IV
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 25
Devoluzione del patrimonio
In caso di scioglimento dell’associazione per qualsiasi causa, l’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, su conforme deliberazione assembleare, ad enti pubblici o associazioni che condividano le finalità statutarie di Cadlo, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai Soci.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 26
Gratuità delle cariche sociali
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio direttivo può, tuttavia, riconoscere un rimborso delle spese sostenute da un socio per le necessità dell’associazione.
Art. 27
Entrata in vigore
Il presente statuto entrerà in vigore 30 giorni dopo la sua approvazione da parte dell’assemblea straordinaria dei soci. Della sua approvazione dovrà essere data notizia sul sito web istituzionale dell’associazione.
Gli organi sociali in carica al momento dell’approvazione del presente statuto rimarranno in carica sino all’elezione del nuovo consiglio direttivo, che dovrà avere luogo entro il 30 novembre 2023.