Settore: Contratti Pubblici
Keywords: Offerte tecniche – Valutazione – Sindacato del g.a. – Limiti
T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 04 novembre 2021, n. 923 – Pres. Gabbricci, Est. Garbari
La valutazione delle offerte tecniche espressa dalla Commissione giudicatrice attraverso giudizi e punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, è connotata da discrezionalità tecnica ed è quindi insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che per i profili di manifesta illogicità o erroneità, o macroscopico errore di fatto. La "discrezionalità tecnica" si concretizza del resto in valutazioni che, pur svolte dall'organo amministrativo, sono fondate su regole e concetti propri di scienze non esatte e quindi spesso complesse e caratterizzate da un margine di soggettività o opinabilità, dato che la scienza fornisce spesso più soluzioni al singolo problema. Il sindacato del giudice nel valutare la legittimità di dette valutazioni è quindi pieno, penetrante, effettivo, ma non sostitutivo. Dinanzi a una valutazione tecnica complessa il giudice può pertanto ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell'iter logico seguito dall'autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato.
Comments