Settore: Antimafia
Keywords: Infiltrazione mafiosa – Tentativo – Informativa – Applicabilità
T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 08 luglio 2022, n. 677 – Pres. Limongelli, Est. Pavia
Il concetto di tentativo di infiltrazione mafiosa, in quanto di matrice sociologica e non giuridica, si presenta estremamente sfumato e differenziato rispetto all'accertamento operato dal giudice penale, “signore del fatto”. L'art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 non richiede che ci si trovi al cospetto di una impresa criminale né si richiede la prova dell'intervenuta “occupazione” mafiosa, né si presuppone l'accertamento di responsabilità penali in capo ai titolari dell'impresa sospettata, essendo sufficiente che dalle informazioni acquisite tramite gli Organi di Polizia si desuma un quadro indiziario che, complessivamente inteso, ma comunque plausibile, sia sintomatico del pericolo di un qualsivoglia collegamento tra l'impresa e la criminalità organizzata. Pertanto, l'informativa antimafia deve fondarsi su di un quadro fattuale di elementi che, pur non dovendo assurgere necessariamente a livello di prova (anche indiretta), siano tali da far ritenere ragionevolmente, secondo l'id quod plerumque accidit (ora, principio del "più probabile che non") l'esistenza di elementi che sconsigliano l'instaurazione di un rapporto con la P.A. Né è richiesta la prova dell'attualità di una situazione di pericolo.
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