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Sulle prestazioni di rilievo pubblicistico delle associazioni di volontariato

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 07 marzo 2024, n. 189 – Pres. Massari, Est. Pedron

Vi sono situazioni in cui le associazioni di volontariato non agiscono sulla base di una specifica convenzione amministrativa, ma svolgono in via sussidiaria attività che producono ugualmente un risultato utile alle autorità pubbliche, in quanto risolvono o mitigano fenomeni di disagio e di emarginazione sociale che se non adeguatamente affrontati si rifletterebbero negativamente sulla collettività e sull’ordine pubblico. Qui è la natura delle prestazioni erogate ad assumere un oggettivo rilievo pubblicistico. Si può quindi ritenere che quando forniscono accoglienza e supporto a soggetti in difficoltà o privi di mezzi, per garantire agli stessi condizioni di vita dignitose, le associazioni di volontariato possano rilasciare attestazioni dotate di valore certificatorio legale.

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