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Sulle differenze tra avvalimento ed “esercenza” in appalti relativi ad aeromobili

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 02 maggio 2023, n. 389 – Pres. Gabbricci, Est. Limongelli

Ai sensi dell’art. 847 e ss. Codice Navigazione, la “esercenza” è la condizione giuridica del soggetto che “assume l’esercizio di un aeromobile” e che, in quanto tale, assume su di sé tutte le responsabilità legate all’esercizio dell’attività e tutti gli obblighi connessi, consistenti nel munirsi delle abilitazioni e delle certificazioni previste dalla legge per lo svolgimento della specifica attività. L’esercenza indica quindi la condizione giuridica del soggetto che, in forza di un titolo giuridico (di proprietà o di godimento), ha acquisito la disponibilità giuridica e materiale di un aeromobile e che, essendo peraltro in possesso di tutte le abilitazioni e certificazioni necessarie ad esercirlo, è come tale abilitato all’esercizio di quello specifico aeromobile. Diversamente dall’avvalimento, l’esercenza, allorchè sia attribuita ad un soggetto diverso dal proprietario, non obbliga di per sé l’esercente a mettere le proprie risorse a disposizione del concedente o di terzi, ma semplicemente lo abilita all’esercizio dell’attività nel rispetto delle formalità e delle comunicazioni obbligatorie previste dal Codice della navigazione; ciò non toglie che le parti possano pattuire, nell’esercizio della propria autonoma negoziale, l’obbligo dell’esercente di mettere a disposizione del concedente e/o di terzi le proprie risorse materiali e umane per un tempo determinato o per una specifica finalità, ma, in assenza di tale pattuizione, la condizione giuridica dell’”esercente” è semplicemente quella di un soggetto che, in virtù di un titolo negoziale e delle necessarie abilitazioni di legge, è legittimato ad esercire un aeromobile.


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