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Sulle caratteristiche della “prova liberatoria” del presunto responsabile della contaminazione

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 08 agosto 2023, n. 670 – Pres. Gabbricci, Est. Limongelli

L’operatore individuato come responsabile della contaminazione non può limitarsi a contestare genericamente la propria estraneità, ma è tenuto a fornire una prova liberatoria per la quale non è sufficiente ventilare genericamente il dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un'incidenza di eventi esterni alla propria attività, bensì è necessario provare la reale dinamica degli avvenimenti e indicare lo specifico fattore cui debba addebitarsi la causazione dell'inquinamento.

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