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Sulla violazione delle garanzie partecipative

Settore: Procedimento Amministrativo

Keywords: Procedimento amministrativo – Partecipazione – Garanzie – Valutazione

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 30 gennaio 2023, n. 86 – Pres. Gabbricci, Est. Pavia

Per stabilire se vi sia o meno violazione delle garanzie partecipative, occorre svolgere una valutazione di carattere non già meramente formale ma di carattere sostanziale; sicché, si deve escludere, ad esempio, che vi sia violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento quando, pur mancando una formale comunicazione, si riscontri che il soggetto interessato abbia conosciuto o abbia potuto conoscere aliunde l'avvenuta apertura del procedimento stesso; con la specificazione che ogni qualvolta l'interessato sia stato informato dell'esistenza di un procedimento diretto ad incidere sulla propria sfera giuridica e sia stato messo in condizione di utilmente rappresentare le proprie osservazioni e deduzioni, che integrano la partecipazione procedimentale, non può ritenersi violato alcun canone del giusto procedimento; la comunicazione (di avvio del procedimento) è da ritenersi (addirittura) superflua, riprendendo rilievo i principi di economicità e di speditezza dai quali è retta l'attività amministrativa, ogni qualvolta l'interessato è venuto comunque a conoscenza di vicende che, per la loro natura, conducono necessariamente all'adozione di provvedimenti obbligati; d'altra parte, ai sensi dell'art. 21 octies , cit. l. n. 241 del 1990, i vizi procedurali relativi al mancato previo avviso d'inizio del procedimento non possono portare all'annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato ove questo non avrebbe potuto comunque avere un contenuto diverso.

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