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Sulla violazione del munus consiliare nella adozione di una deliberazione

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 23 settembre 2024, n. 752 – Pres. Pedron, Est. Rossetti

Con specifico riferimento alle violazioni formali o procedimentali, non ogni violazione di tale tipo nell'adozione di una deliberazione si traduce in (automatica) lesione dello "jus ad officium", ma solo una violazione direttamente e specificamente incidente, sia pure in prospettiva strumentale, sulle prerogative (di accesso, di informazione, di documentazione, di partecipazione, di manifestazione del voto etc.) strettamente inerenti alla funzione. Il vizio meramente procedurale è rilevante allorquando, senza farvi sostanziale acquiescenza: a) il Consigliere prenda, in concreto, parte attiva - sempreché beninteso vi sia stato messo nelle rituali condizioni - alle sedute consiliari ed alla discussione nel merito delle questioni, senza optare per la mera astensione in sede di votazione finale; b) senza limitarsi alla mera denunzia della violazione delle proprie prerogative, attivi i meccanismi procedurali previsti a tutela, dalla disciplina di settore, proponendo all'uopo mozioni d'ordine, richieste di sospensione o di rinvio della seduta.

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