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Sulla regola dell’alternatività del ricorso straordinario al P.d.R. rispetto al ricorso giurisdizion

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 02 agosto 2023, n. 649 – Pres. Massari, Est. Limongelli

La regola dell'alternatività del ricorso straordinario al Capo dello Stato rispetto al ricorso giurisdizionale, stabilita dalla norma appena citata, risponde ad una ratio di tutela della giurisdizione, avendo lo scopo di evitare il rischio di due decisioni contrastanti sulla medesima controversia (divieto del c.d. ne bis in idem). Per tale motivo, il principio viene interpretato estensivamente dalla giurisprudenza, ritenendosi che la regola di alternatività operi anche quando, dopo l'impugnazione in sede straordinaria dell' atto presupposto, venga gravato in sede giurisdizionale l'atto conseguente, al fine di dimostrarne l'illegittimità derivata dalla dedotta invalidità dell' atto presupposto; cosicché il giudizio già pendente avverso l'atto presupposto esercita una vis attractiva su ogni altro atto ad esso oggettivamente connesso e fa escludere che la contestazione rivolta agli atti connessi possa aver luogo attraverso separato ricorso in diversa sede. Pertanto, nel caso in cui l'atto conseguente sia impugnato con ricorso giurisdizionale, a fronte di un ricorso straordinario già promosso avverso l'atto presupposto, il ricorso giurisdizionale dovrà essere dichiarato inammissibile dal G.A. Tale conclusione vale, peraltro, limitatamente alle censure di illegittimità derivata proposte con il ricorso giurisdizionale nei confronti dell’atto conseguente, ma non vale relativamente alle censure di illegittimità per vizi propri proposte nei confronti di quest’ultimo, giacchè in tal caso non si pone l’esigenza di impedire il formarsi di giudicati contrastanti. È stato affermato, a questo proposito, che in caso di impugnazione dell’atto presupposto con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e di successiva impugnazione in sede giurisdizionale amministrativa dell’atto consequenziale, il giudice che decide sull'atto consequenziale può decidere per primo e sulla legittimità di questo, e disporne quindi l'annullamento quando risultino suoi vizi propri.

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