top of page

Sulla “piena conoscenza”, ai fini del decorso dei termini, in materia edilizia

Keywords: Provvedimento – Piena conoscenza – Titoli edilizi – Peculiarità


T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 26 ottobre 2022, n. 1026 – Pres. Massari, Est. Patelli

La “piena conoscenza” del provvedimento come momento dal quale fare decorrere il termine di cui all’art. 41, comma 2, c.p.a., non deve essere intesa quale sua “conoscenza piena ed integrale”; è infatti sufficiente, allo scopo, la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere riconoscibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso. La norma intende per “piena conoscenza”, quindi, la consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività. Tale consapevolezza determina la sussistenza di una condizione dell’azione, l’interesse al ricorso, mentre la conoscenza “integrale” del provvedimento (o di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione, e quindi sulla causa petendi. Con specifico riferimento ai titoli edilizi, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione da parte di terzi, l’effetto lesivo si atteggia diversamente a seconda che sia in contestazione l’illegittimità del titolo per il solo fatto che esso sia stato rilasciato ovvero che si contesti il contenuto specifico del permesso. Per orientamento giurisprudenziale consolidato, il momento da cui computare i termini decadenziali di proposizione del ricorso nell’ambito dell’attività edilizia è stato dunque ravvisato: a) nell’inizio dei lavori, nel caso si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area; b) ovvero, laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.) della realizzazione, nel loro completamento o grado di sviluppo tale da renderne palese la dimensione, consistenza e finalità. Resta comunque ferma la possibilità, da parte di chi solleva l’eccezione di tardività, di provare, anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente.

Comments


bottom of page