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Sulla motivazione degli atti generali e puntuali di pianificazione

Settore: Urbanistica

Keywords: Pianificazione – Atti generali e puntuali – Motivazione – Casistica

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 26 luglio 2022, n. 744 – Pres. Massari, Est. Bolognesi

Gli atti generali di pianificazione sono sottratti all’obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente l'indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte effettuate; uguale regime hanno anche le varianti urbanistiche a contenuto generale. Le varianti puntuali (adottate per disciplinare esclusivamente una o più aree determinate) sono, invece, soggette all’obbligo di motivazione specifica. Peraltro, in deroga alla generale esenzione, anche gli atti generali di pianificazione sono soggetti a specifica motivazione per la parte in cui riguardino aree determinate che ricadano nelle seguenti ipotesi tipizzate dalla giurisprudenza di: (i) superamento degli standards minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con riferimento alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree; (ii) lesione dell'affidamento qualificato del privato, derivante da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi fra il Comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di concessioni edilizie o di silenzio-rifiuto su una domanda di concessione; (iii) modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo.

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