T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 12 luglio 2023, n. 584 – Pres. Massari, Est. Massari
La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento e del preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis l. n. 241/1990 non determina l'automatica illegittimità del provvedimento finale qualora possa trova applicazione l'art. 21-octies della stessa l. n. 241/1990: attraverso la dequotazione dei vizi formali dell'atto, infatti, la disposizione appena richiamata mira a garantire una maggiore efficienza all'azione amministrativa, risparmiando antieconomiche ed inutili duplicazioni di attività, laddove il riesercizio del potere non potrebbe comunque portare all'attribuzione del bene della vita richiesto dall'interessato.
Comentários