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Sulla legittimazione processuale delle imprese facenti parte dell’RTI

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 19 maggio 2023, n. 447 – Pres. Massari, Est. Massari

In materia di gare pubbliche, ciascuna impresa partecipante, anche se semplice mandante, può sempre, sia prima che dopo la formale costituzione del RTI, proporre impugnazione contro gli atti e i risultati della gara d'appalto, essendo titolare di autonoma legittimazione ad agire nell'ambito del raggruppamento di imprese, atteso che il fenomeno del raggruppamento di imprese non dà luogo a una entità giuridica autonoma che esclude la soggettività delle singole imprese che lo compongono. E ciò in quanto la legittimazione processuale delle imprese partecipanti al raggruppamento, che si correla alla posizione sostanziale di interesse legittimo alla regolarità della procedura concorsuale, in relazione ai poteri autoritativi che fanno capo alla Stazione appaltante nella fase di evidenza pubblica della selezione del contraente non viene meno, né trova limite quanto all'oggetto e agli effetti della domanda di annullamento e della connessa domanda risarcitoria, ove taluno degli iniziali litisconsorti, individuati fra le imprese del raggruppamento costituito o costituendo, non impugni gli atti di gara.

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