Settore: Edilizia
Keywords: Abusi edilizi – Procedimento – Fase di partecipazione – È esclusa
T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 14 luglio 2022, n. 697 – Pres. Limongelli, Est. Tagliasacchi
Va esclusa la fase di partecipazione per i procedimenti aventi ad oggetto abusi edilizi, in quanto la natura vincolata delle determinazioni esclude la possibilità di apporti partecipativi dei soggetti interessati e, conseguentemente, anche di un obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della relativa domanda; ciò anche in applicazione dell' art. 21 octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990 , secondo cui il mancato preavviso di diniego non produce effetti vizianti ove l'Amministrazione non avrebbe comunque potuto emanare provvedimenti diversi da quelli in concreto adottati. Invero, tali provvedimenti, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, non richiedono una valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né ancora una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare.
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