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Sulla dislocazione territoriale del servizio farmaceutico

Settore: Urbanistica

Keywords: Servizio farmaceutico – Organizzazione – Comune – Poteri

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 24 aprile 2023, n. 373 – Pres. Gabbricci, Est. Limongelli

Nell’esercizio del potere di revisione periodica delle circoscrizioni territoriali pertinenti a ciascuna sede farmaceutica, e, più in generale, nell'organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune gode di ampia discrezionalità, in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione; per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero dell'inesatta acquisizione al procedimento di elementi di fatto presupposti della decisione. Invero, la scelta del legislatore statale di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività, alla quale concorrono plurimi fattori diversi dal numero dei residenti, quali, in primo luogo, l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, il correlato esame delle situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie. La valutazione di tali elementi e la determinazione finale che ne costituisce la sintesi sono il frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti all'area del merito amministrativo, rilevanti ai fini della legittimità soltanto in presenza di chiare e univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell'illogicità manifesta e della contraddittorietà.

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