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Sulla discrezionalità delle Autorità di P.S.


Settore: Pubblica sicurezza

Keywords: Armi – Detenzione – Prefetto – Poteri

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 09 febbraio 2023, n. 120 – Pres. Gabbricci, Est. Pavia

Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materiale esplodente, denunciate ai sensi dell'art. 38 del medesimo testo unico, alle persone ritenute capaci di abusarne: la valutazione di un tale tipo di capacità non sconta, necessariamente, l'esistenza di precedenti penali in capo al richiedente, ben potendo basarsi su un giudizio probabilistico dedotto da circostanze di fatto, fermo restando che il sindacato sull'opportunità di vietare la detenzione si arresta, per il giudice, al limite della ragionevolezza. Il giudizio dell’Autorità di Pubblica Sicurezza è, quindi, più stringente di quello del giudice penale, perché può legittimamente fondarsi su situazioni che risultino genericamente non ascrivibili a “buona condotta” e che, come tali, siano indicative di un pericolo di abuso perché i poteri dell'Autorità di pubblica sicurezza sono ampiamente discrezionali e finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, sicché i relativi provvedimenti negativi sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa, fermo restando che rientra nella discrezionalità amministrativa la valutazione, ai fini del giudizio di affidabilità rispetto al non abuso dell'arma, di singoli episodi anche privi di rilevanza penale.

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