Settore: Urbanistica
Keywords: Zone bianche – Pianificazione – Utilizzabilità del fondo – Limiti
L'applicazione della disciplina delle "zone bianche" se può consentire l'utilizzabilità economica del fondo, in primo luogo a fini agricoli, non comporta che l’edificazione possa avvenire senza titolo. D’altro canto l'applicabilità del regime previsto dall'art. 4, ultimo comma, legge 28 gennaio 1977, n. 10 per le c.d. zone bianche (cioè quelle aree prive di destinazione urbanistica) postula l'inesistenza di un regime pianificatorio idoneo a consentire l'esame e la definizione delle istanze intese ad ottenere il rilascio di concessioni edilizie e serve solo ad offrire parametri edilizi alla cui stregua verificare l'assentibilità di interventi costruttivi in zone prive della necessaria disciplina urbanistica ed edilizia.
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