Settore: Processo amministrativo
Keywords: Atti del giudizio – Domanda e azione – Rinuncia – Differenze
Nel processo amministrativo rinunciare agli atti del giudizio comporta una pronuncia di estinzione di tipo unicamente processuale e, dunque, la domanda può essere riproposta nel caso in cui siano ancora aperti i termini per far valere in giudizio la pretesa sostanziale. Ovvero, la rinuncia alla domanda non va confusa con la rinuncia agli atti del giudizio atteso che, nel caso di rinuncia agli atti del giudizio, si può parlare di estinzione del processo, cui consegue una pronuncia meramente processuale, potendo essere la domanda riproposta nel caso in cui siano ancora aperti i termini per far valere in giudizio la pretesa sostanziale; la rinuncia all'azione comporta, invece, una pronuncia con cui si prende atto di una volontà del ricorrente di rinunciare alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio, con la conseguente inammissibilità di una riproposizione della domanda; in quest'ultimo caso non vi può essere estinzione del processo, in quanto la decisione implica una pronuncia di merito, cui consegue l'estinzione del diritto di azione, atteso che il giudice prende atto della volontà del ricorrente di rinunciare alla pretesa sostanziale dedotta nel processo.
Comments