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Sulla demolizione di un bene vincolato e costruzione di diverso manufatto edilizio

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 20 maggio 2024, n. 441 – Pres. Gabbricci, Est. Di Paolo

La demolizione di un bene vincolato con conseguente costruzione di un altro manufatto avente medesima volumetria, ma ontologicamente diverso dall'opera originaria tutelata, non è qualificabile come “ristrutturazione”, ma costituisce nuova costruzione e richiede il previo rilascio di un permesso di costruire. Pertanto, considerato il rapporto tra titolo paesaggistico e titolo edilizio, che si sostanzia in un "rapporto di presupposizione necessitato e strumentale tra valutazioni paesistiche ed urbanistiche", nel senso che questi due apprezzamenti si esprimono entrambi sullo stesso oggetto, ma con diversi e separati procedimenti, l'uno nei termini della compatibilità paesaggistica dell'intervento edilizio proposto e l'altro nei termini della sua conformità urbanistico-edilizia, il progetto della nuova costruzione richiede non solo un nuovo ed autonomo titolo edilizio ma anche una nuova valutazione paesaggistica.

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