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Sulla definizione (e portata) dei “servizi analoghi” nelle gare pubbliche

Settore: Contratti Pubblici

Keywords: Gare pubbliche – Servizi analoghi – Nozione – Caratteristiche

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 19 dicembre 2022, n. 1342 – Pres. Gabbricci, Est. Limongelli

Nelle gare pubbliche, con il termine servizi analoghi, non si intendono i servizi identici, bensì una nozione più ampia che rende necessario per l'appaltante non accertare l'identità delle attività svolte, bensì ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti con l'intento di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis; il confronto deve essere condotto con criteri di logica e di proporzionalità, allo scopo di evitare eccessive restrizioni della concorrenza fra le imprese partecipanti (cfr. sul punto l'art. 30 comma 2 del codice, che vieta alle stazioni appaltanti ogni limitazione artificiosa della concorrenza, oltre all'art. 83 comma 2 del codice, che impone che i requisiti di partecipazione siano attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, sussistendo un pubblico interesse «d avere il più ampio numero di potenziali partecipanti).

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