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Sulla “conferma in senso proprio” e sugli effetti processuali del suo annullamento giurisdizionale

Settore: Procedimento amministrativo e Processo Amministrativo


Keywords: Atto di conferma “propria” – Impugnabilità – Effetti giurisdizionali sull’atto confermato – Conseguenze


L'atto di “conferma propria” presuppone che l’amministrazione effettui un completo riesame della fattispecie e ribadisca la sua precedente statuizione sulla base di una rinnovata valutazione dei fatti e degli interessi sottesi alla fattispecie; in tale ipotesi la nuova determinazione si sostituisce all'atto confermato, pur avendo identico dispositivo, e risulta autonomamente impugnabile da parte dell'interessato. Ciò in quanto la conferma in senso proprio, sebbene pervenga alle stesse conclusioni cui era giunto il precedente provvedimento e ne reiteri le statuizioni, è, comunque, un atto che si sostituisce al precedente, come fonte di disciplina del rapporto amministrativo. Il vecchio provvedimento è, quindi, assorbito dal nuovo, che, con efficacia ex tunc, viene ad operare in sostituzione di quello. Ne discende l’importante conseguenza che il nuovo provvedimento dovrà considerarsi pienamente impugnabile con riferimento ad ogni aspetto, anche per tutto ciò che in esso possa risultare recepito dal primo rifiuto, e che l’eventuale annullamento giurisdizionale dell’atto di conferma propria implica anche il travolgimento dell’atto confermato (ormai assorbito), a prescindere dal fatto che questo sia stato, o meno, autonomamente impugnato, lasciando così integro l’interesse dell’amministrato ad ottenere un diverso e satisfattivo assetto del rapporto controverso, non pregiudicato dal alcuna pregressa statuizione.


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