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Sulla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 19 settembre 2023, n. 706 – Pres. Massari, Est. Massari

L’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933 è pacificamente interpretato nel senso che spettano alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le impugnazioni di tutti i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di opere idrauliche riguardanti acque pubbliche, concorrono in concreto a disciplinare le modalità d'uso di tali acque, compresi quelli che, pur se emanati da organi dell'Amministrazione non preposti alla cura delle acque pubbliche, comunque interferiscono con le determinazioni che regolano il menzionato uso, ad esempio autorizzando, impedendo o modificando i lavori o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere

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