Settore: Processo Amministrativo
Keywords: Cessazione materia contendere – Caratteristiche – Carenza di interesse – Differenze
La cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5 del Codice del Processo Amministrativo è caratterizzata dalla piena ed integrale soddisfazione delle pretese azionate da parte ricorrente, eventualmente realizzata dalle successive determinazioni assunte dalla parte resistente, sicché: 1) può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite; 2) si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), Cod. proc. amm. che, invece, si verifica quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere.
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