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Sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento: oneri del ricorrente e della P.A.

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 31 agosto 2023, n. 686 – Pres. Gabbricci, Est. Di Paolo

È noto che l’art. 21-octies, comma 2, seconda parte, della Legge n. 241 del 1990, secondo il quale “Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”, è stato interpretato dalla giurisprudenza maggioritaria nel senso che spetta al ricorrente, che eccepisce l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, indicare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto in sede procedimentale e che sarebbero stati idonei ad incidere sulla determinazione dell'Amministrazione e, solo dopo, quest’ultima sarà gravata dal ben più consistente onere di dimostrare che, anche ove quegli elementi fossero stati valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato. Va inoltre detto che, per giurisprudenza costante, in materia di comunicazione di avvio del procedimento prevalgono canoni interpretativi di tipo sostanzialistico e teleologico, non formalistico, nel senso che l'omissione di tale formalità non vizia il provvedimento quando il contenuto di quest'ultimo sia interamente vincolato, pure con riferimento ai presupposti di fatto, nonché tutte le volte in cui la conoscenza sia comunque intervenuta, sì da ritenere già raggiunto lo scopo cui tende siffatta comunicazione.

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