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Sull’obbligo di provvedere sull’istanza volta all’adozione di un atto di pianificazione

Settore: Urbanistica

Keywords: Pianificazione – Istanza del privato – Obbligo di provvedere – Casistiche

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 16 dicembre 2022, n. 1334 – Pres. Massari, Est. Bolognesi

L’obbligo di provvedere sull'istanza volta all'adozione di un atto di pianificazione urbanistica di un'area è configurabile solo nell'ipotesi in cui essa sia priva di classificazione urbanistica a causa della decadenza di vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione, ma non nell’ipotesi in cui la destinazione urbanistica dell'area esista e ne consenta un (seppur vincolato) utilizzo. Ne consegue che in caso di vincoli conformativi le richieste di riclassificazione provenienti dal privato non sono suscettibili di esame individuale (e, dunque, non generano un obbligo di provvedere), dovendo necessariamente confluire nel generale procedimento previsto per la revisione della pianificazione urbanistica del territorio comunale che si estrinseca nell’emanazione di atti generali (di pianificazione) avverso la cui inerzia non è esperibile l’azione contro il silenzio amministrativo ex artt. 31 e 117 del c.p.a.

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