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Sull'allegazione di documenti finalizzati a creare l’apparenza di un rapporto di lavoro

Settore: Immigrazione


Keywords: Permesso di soggiorno – Rapporto di lavoro – Apparente o inesistente – Diniego


L’allegazione di documentazione lavorativa finalizzata a creare l’apparenza di un rapporto di lavoro in realtà inesistente, o esistente in forme completamente diverse, costituisce giustificato motivo di annullamento o di diniego del titolo di soggiorno, tanto ai sensi degli art. 4 comma 2, e 5 comma 8-bis, del Dlgs. 25 luglio 1998 n. 286, quanto in base al diritto internazionale. Nel dettaglio, una volta che siano stati acquisiti in sede amministrativa elementi idonei a far dubitare delle prestazioni lavorative, è onere del lavoratore extracomunitario allegare documentazione di segno opposto, che faccia presumere invece l’esistenza di un vero rapporto di lavoro, sia pure non completamente regolare sotto il profilo fiscale e previdenziale. Va sottolineato, poi, che la tracciabilità delle fonti di reddito assume un rilievo decisivo, in quanto solo inserendosi nell’economia che rispetta le regole fiscali e previdenziali i lavoratori extracomunitari possono contribuire al benessere economico del Paese ospitante; quando un tale contributo non sussista, la permanenza nel territorio nazionale può essere negata, anche se il soggiorno si sia prolungato per molto tempo e abbia dato origine a un principio di radicamento sociale. La tolleranza verso le situazioni di precarietà incontra però un naturale bilanciamento nella lealtà richiesta ai lavoratori extracomunitari quando descrivono la propria situazione economica. Si tratta di due elementi che non possono essere disgiunti. Per poter consentire la prosecuzione del soggiorno nonostante la mancanza di un’occupazione, nella prospettiva di una ripresa futura della produzione di reddito, le autorità italiane devono essere messe in condizione di valutare esattamente le situazioni individuali, il che non può avvenire se gli interessati trasmettono dati inesatti o fuorvianti sulle prestazioni lavorative svolte.

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