T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 11 ottobre 2022, n. 935 – Pres. Gabbricci, Est. Gabbricci
Per il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo non assume rilievo tanto la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto petitum sostanziale, il quale va identificato soprattutto sulla base della causa petendi, ossia dei fatti dedotti a fondamento della pretesa fatta valere con l'atto introduttivo della lite, di cui essi sono manifestazione e da cui la domanda viene identificata, indagando sull'effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive su cui esso si articola e si svolge.
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