Settore: Processo Amministrativo e Acque pubbliche
Keywords: Corsi d’acqua – Alveo e sponde – Contestazioni – Competenza
T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 19 luglio 2022, n. 726 – Pres. Gabbricci, Est. Pavia
Ai fini del riparto di competenza fra giudice ordinario e tribunale regionale delle acque pubbliche, in caso di contestazioni che attengono ai limiti dell’alveo e/o alle sponde di corsi d’acqua pubblici, il criterio di discrimine sta nella necessità, o meno, di indagini tecniche per stabilire se l'area di terreno della cui natura pubblica si discute rientri nel demanio idrico fluviale o lacuale, senza che rilevi che la questione abbia carattere pregiudiziale, o meramente incidentale, o sia stata proposta in via di eccezione; solo qualora non sia necessaria una siffatta indagine, in quanto è pacifico tra le parti che il terreno, pur originariamente appartenente all'alveo del corso d'acqua, abbia cessato di farne parte e si controverte sulla sua titolarità (o su diritti ad esso legati) in base a questioni di fatto o giuridiche diverse da quelle che, riguarda la sua materiale inclusione nell'alveo del corso d'acqua pubblico" (ipotesi che non è quella che qui occupa), sussiste la competenza del giudice ordinario.
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