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Sul rinnovo della licenza di porto d’armi e salvaguardia dell’ordine pubblico


T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 30 luglio 2024, n. 681 – Pres. Gabbricci, Est. Fede

La circostanza che in passato la licenza di porto d'armi per difesa personale fosse stata rilasciata e poi rinnovata non preclude all'Amministrazione la possibilità di operare opposte valutazioni in sede di un'ulteriore richiesta di rinnovo, sia adducendo il sopravvenire di elementi di novità, sia soltanto sulla base di un ripensamento delle considerazioni svolte originariamente, per una nuova discrezionale valutazione della convenienza e opportunità della scelta originariamente compiuta, anche alla luce di mutati indirizzi di gestione degli interessi generali di settore, purché basata su elementi istruttori adeguati e su una motivazione accurata. Infatti, ogni volta che esamina un’istanza di rinnovo di porto d’armi per difesa personale, il Ministero dell'Interno formula una valutazione attuale degli interessi pubblici e privati coinvolti e tiene conto delle esigenze attuali della salvaguardia dell'ordine pubblico e, se ritiene di valutare con maggior rigore le istanze, si tratta di una valutazione di merito, insindacabile dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità, fermo restando che l'interessato può dolersi delle eventuali disparità di trattamento che si commettano in concreto.

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