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Sul requisito reddituale per il rilascio del permesso di soggiorno

Keywords: Permesso di soggiorno – Rilascio – Requisito reddituale – Fattispecie


T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 24 ottobre 2022, n. 1001 – Pres. Gabbricci, Est. Tagliasacchi

Come noto, il possesso di mezzi economici, provenienti da fonte lecita, sufficienti a garantire il proprio sostentamento, costituisce presupposto ineludibile ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, affinché l’ingresso dello straniero nel territorio nazionale sia sostenibile e che egli possa contribuire allo sviluppo sociale ed economico del Paese. Anche nel caso di permesso di soggiorno in attesa occupazione è necessario vi sia stato in passato lo svolgimento da parte del richiedente di attività lavorativa, tale da poter indurre a ritenere che la mancanza di un impiego e di un'adeguata fonte di reddito sia momentanea e, comunque, non pregiudichi la possibilità, per lo straniero, di garantirsi il sostentamento lecitamente. Affinché, quindi, il requisito reddituale risulti soddisfatto è necessario che le fonti di sostentamento dello straniero presentino carattere di certezza, solidità, periodicità, documentabilità. Non è utile a tale fine un contributo sporadico, quale il reddito di emergenza, misura di sostengo al reddito prevista occasionalmente e non a regime dall’articolo 82 D.L. n. 34/2020 per far fronte a situazioni di difficoltà economica causate dall’emergenza epidemiologica da covid-19.

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