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Sul rapporto tra affidamenti “in house” e procedure ad evidenza pubblica

Settore: Contratti Pubblici


Keywords: Affidamenti “in house” – Procedure a evidenza pubblica – Svolgimento del servizio – Rapporti


In materia di affidamenti “in house”, è da ritenersi oramai superato l’orientamento tradizionale che considerava l’autoproduzione attraverso società in house, da un lato, e il ricorso al mercato attraverso l’aggiudicazione all’esito di una procedura di evidenza pubblica, dall’altro lato, due modelli alternativi di svolgimento del servizio, perfettamente equiparati; ciò in quanto l’art. 192, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 colloca senz’altro gli affidamenti in house su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto: i) consentendo tali affidamenti soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante, nonché ii) imponendo comunque all’amministrazione che intenda operare un affidamento in regime di delegazione interorganica di fornire una specifica motivazione circa i benefici per la collettività connessi a tale forma di affidamento.

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