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Sul provvedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi

Keywords: Impianti sportivi – Divieto di accesso – Natura del provvedimento – Valutazione P.A.

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 16 marzo 2023, n. 243 – Pres. Gabbricci, Est. Pavia

Il divieto di accesso agli impianti sportivi, previsto dall’art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, è un provvedimento con funzione preventiva la cui applicazione prescinde dalla responsabilità penale dell'interessato, e consegue a fatti specifici indicati dalla legge. Funzione del provvedimento non è infatti sanzionare una condotta ma prevenire la commissione di futuri fatti illeciti. Essendo incentrato su una fattispecie di pericolo per la sicurezza pubblica o per l'ordine pubblico la sua motivazione si fonda sulla logica del “più probabile che non” e non è richiesta, anche per questa misura amministrativa di prevenzione al pari di quelle adottate in materia di prevenzione antimafia, la certezza ogni oltre ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari del provvedimento, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità. Le valutazioni dell’amministrazione procedente, ivi compreso il giudizio di pericolosità sociale, si connotano, quindi, da ampia discrezionalità, spettando all'Autorità amministrativa la valutazione in concreto dell'inaffidabilità del soggetto in forza di un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse privato ad accedere liberamente negli stadi, con la conseguenza che il provvedimento è legittimo qualora «nella motivazione si dia atto di un quadro indiziario abbastanza univoco ed evidente.

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