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Sul proprietario non colpevole dell’abuso edilizio e sulla nozione di “pertinenza” urbanistica

Settore: Urbanistica e Edilizia


Keywords (1): Abuso edilizio – Proprietario non colpevole – Sanzioni – Condizioni di applicabilità


Keywords (2): Pertinenza – Ambito urbanistico – Nozione civilistica – Differenze


Il proprietario non colpevole dell'abuso edilizio commesso da altri, per evitare le sanzioni previste o l'acquisizione come effetto dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, deve provare non solo di non avere responsabilità dirette, ma anche la sua oggettiva impossibilità a dare esecuzione all’ingiunzione. Quindi deve dimostrare non soltanto la propria estraneità alla commissione degli abusi e la messa in pratica di tutte le misure offerte dall'ordinamento per impedire gli abusi stessi, ma anche di aver intrapreso tutte le iniziative idonee a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti dall'autorità amministrativa, attivandosi anche nei confronti del soggetto che abbia la disponibilità del bene per costringerlo ad eseguire la demolizione. (1)

La nozione di pertinenza in ambito urbanistico non coincide con la relativa nozione civilistica, tenuto conto che la nozione di pertinenza urbanistica è invocabile per opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia; viceversa, tali non sono i manufatti che per dimensioni e funzione possiedono una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale sì da avere una potenziale attitudine ad una diversa e specifica utilizzazione economica. Inoltre, posto che l'impatto dei singoli interventi edilizi sul territorio non può essere valutato nella loro atomistica consistenza, è da escludere che le singole opere abusive realizzate possano avere un trattamento differenziato, rispetto alla sorte prevista per gli abusi principali. (2)

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