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Sul principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 11 ottobre 2022, n. 937 – Pres. Gabbricci, Est. Gabbricci

In base al principio di alternatività, non è consentita la pendenza di un ricorso straordinario e di un ricorso al giudice amministrativo quando, pur essendo diversi gli atti impugnati, la questione è la stessa. In sostanza, nel caso in cui l'atto presupponente sia impugnato con ricorso giurisdizionale, a fronte di un ricorso straordinario già promosso avverso l'atto presupposto, il ricorso giurisdizionale dovrà essere dichiarato inammissibile dal giudice amministrativo. Se invece l'atto successivo è impugnato in sede straordinaria, a fronte di un ricorso giurisdizionale già promosso avverso l'atto presupposto, il ricorso straordinario sarà inammissibile per violazione del principio di alternatività.

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