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Sul perimetro operativo della documentazione antimafia

Keywords: Documentazione antimafia – Contratti pubblici – Rapporti privati – Non è applicabile

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 15 novembre 2022, n. 1144 – Pres. Gabbricci, Est. Limongelli

La documentazione antimafia può essere richiesta solo dai soggetti individuati dall'art. 83, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e cioè da soggetti pubblici (o ad essi equiparati dalla legge) prima di stipulare contratti e subcontratti pubblici; non può essere richiesta invece nei rapporti fra privati e ciò in quanto, in forza di una precisa scelta legislativa, l'informativa antimafia può riguardare soltanto i rapporti intercorrenti tra il privato e la Pubblica Amministrazione e non anche i rapporti tra i privati. Ne discende che l'impresa, anche se raggiunta da elementi di prova ampiamente giustificativi dell'emissione di un'interdittiva antimafia, può stipulare contratti con i privati, in quanto i limiti introdotti dall' art. 89, comma 2, del Codice antimafia, dopo la riforma portata nel 2012, sono applicabili solo quando il privato realizza attività negoziali in cui è comunque parte la P.A.

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