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Sul perimetro applicativo della censura per “disparità di trattamento”

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 29 gennaio 2024, n. 72 – Pres. Massari, Est. Rossetti

La censura di eccesso di potere per disparità di trattamento, a fronte di scelte discrezionali dell'Amministrazione, è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato, con la precisazione che la legittimità dell'operato della Pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione. In particolare, la disparità di trattamento può essere fatta valere quale causa d'illegittimità provvedimentale solo in caso di perfetta identità delle fattispecie, e ciò a prescindere peraltro dal fatto che la sola diversità di trattamento non vale a dimostrare di suo un vizio di eccesso di potere, non potendo l'eventuale illegittimità commessa dall'amministrazione in altro frangente divenire valida ragione a sostegno delle proprie pretese.

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