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Sul divieto di detenzione di armi nel rapporto con il reato di guida in stato di ebbrezza

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 21 febbraio 2024, n. 141 – Pres. Gabbricci, Est. Buzano

In materia di divieto di detenzione di armi, la pubblica amministrazione gode di ampia discrezionalità nell’individuare e valutare tutti gli elementi che ritiene rilevanti ai fini del giudizio di affidabilità del soggetto, potendo trarre argomenti prognostici di segno negativo anche dalla commissione di reati che, per la loro consumazione, non implicano l’uso delle armi, come il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 c.d.s. Con specifico riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, tuttavia, un unico episodio isolato deve essere valutato con estrema cautela, e se, in linea di massima, può essere considerato un indice di propensione a violare le regole, e quindi di inaffidabilità, il comportamento volontario o quello connotato da colpa grave o da colpa con prevedibilità dell’evento (cd. colpa cosciente), non è possibile giungere alla medesima conclusione a fronte di episodi isolati connotati da colpa lieve, dalla mancata previsione dell’evento e/o da un disvalore particolarmente contenuto: in tali casi, pertanto, il giudizio di non affidabilità deve fondarsi necessariamente su altre circostanze che, considerate unitamente all’episodio isolato, consentono di effettuare una prognosi negativa sulla affidabilità del soggetto, in base ad un ragionamento che ovviamente deve essere correttamente esplicitato nel provvedimento negativo.

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