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Sul divieto di associazione tra imprese invitate singolarmente in una gara pubblica

Settore: Contratti Pubblici


Keywords: Gare pubbliche – Associazione tra imprese – Divieto – Scopo


Il divieto di associazione per le imprese invitate singolarmente ha lo scopo di promuovere la concorrenza, ossia di incentivare la presentazione del maggior numero possibile di offerte tra loro indipendenti. I collegamenti tra i concorrenti, infatti, pur se legittimamente realizzati mediante RTI, riducono il numero delle offerte, attenuando per i soggetti in gara l’esigenza di cercare il limite economico delle rispettive proposte. La stazione appaltante potrebbe quindi trovarsi di fronte a pochi RTI, con minori possibilità di scelta e il rischio di un’aggiudicazione a condizioni non particolarmente convenienti. Il divieto di associazione è dunque una soluzione ragionevole nelle procedure negoziate ex art. 63 del Dlgs. 50/2016, in quanto elimina la posizione di vantaggio delle imprese invitate, costringendole a partecipare da sole e al meglio delle rispettive possibilità.


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