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Sul concetto di “ristrutturazione edilizia” in caso di immobili sottoposti a vincolo paesaggistico

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 28 marzo 2024, n. 256 – Pres. Massari, Est. Limongelli

Il concetto di “ristrutturazione edilizia” assume connotati particolari e molto più restrittivi allorché vengano in considerazione immobili sottoposti a vincolo culturale o paesaggistico. L’ultimo periodo della norma in esame, infatti, prevede che “Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”. In forza di tale previsione, i lavori implicanti demolizione e ricostruzione di manufatti preesistenti, mentre in linea generale rientrano nel concetto di ristrutturazione edilizia anche qualora implichino modifica della sagoma e dei prospetti, nel caso di beni sottoposti a vincolo culturale o paesaggistico sono qualificabili come interventi di ristrutturazione edilizia soltanto a condizione che non comportino modifiche alla sagoma, ai prospetti, al sedime e alle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non determinino incrementi volumetrici.

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