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Sui soggetti obbligati alla rimozione dei rifiuti e relative responsabilità

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 15 maggio 2023, n. 428 – Pres. Gabbricci, Est. Limongelli

Dalla disposizione dell'art. 192, d.lgs. n. 152/2006 emerge testualmente che alla rimozione dei rifiuti è tenuto, in ogni caso, il responsabile dell'abbandono o del deposito dei rifiuti e che, in via solidale, vi è tenuto il proprietario dell'area interessata o chi ne abbia a qualunque titolo la disponibilità, ove a questi sia imputabile l'abbandono dei rifiuti a titolo di dolo o colpa. La norma in questione attribuisce quindi rilievo all’eventuale negligenza del proprietario che, a parte i casi di connivenza o di complicità negli illeciti, si disinteressi del proprio bene per una qualsiasi ragione e resti inerte, senza affrontare concretamente la situazione, ovvero la affronti con misure palesemente inadeguate. In altri termini, il requisito della colpa postulato da detta norma ben può consistere proprio nell'omissione degli accorgimenti e delle cautele che l'ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un'efficace custodia e protezione dell'area, così impedendo che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi. In sostanza, risponde per l’abbandono di rifiuti su un’area da parte di terzi anche il proprietario che ne fosse a conoscenza e abbia omesso di attivarsi per contrastarlo, tipicamente con recinzioni del fondo ovvero per lo meno con denunce alle autorità competenti.

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