T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 20 ottobre 2023, n. 768 – Pres. Gabbricci, Est. Fede
La cessione del ramo di azienda non determina una vicenda estintiva né a livello soggettivo, né a livello oggettivo: invero, il cedente, quale soggetto di diritto, permane pur dopo la cessione; specularmente, rimangono in capo al cedente le obbligazioni già gravanti sul medesimo prima della cessione. Si ponga mente, in proposito, all’art. 2560, comma 1, c.c. a tenore del quale il cedente, anche dopo la cessione, rimane ex lege titolare degli obblighi (e più in generale, delle posizioni di responsabilità) rivenienti dalla gestione del ramo d’azienda precedente alla cessione. (…) Oltretutto, nella materia ambientale vige la disciplina speciale (emanata in epoca posteriore al codice civile) di cui alla Parte IV - Titolo V del codice dell’ambiente, che assegna decisivo ed esclusivo rilievo, ai fini dell’imputazione degli obblighi di bonifica, all’individuazione dello specifico soggetto che ha causato illo tempore l’inquinamento. Alla stregua di tale speciale disciplina, quindi, il soggetto individuato quale responsabile dell’inquinamento è (e resta) senz’altro tenuto ad eseguire la bonifica, pur se, in epoca successiva agli episodi di contaminazione, abbia ceduto a terzi il ramo di azienda. Il fenomeno della traslazione dell’obbligo di bonifica a carico del successore si ha, invece, soltanto nel diverso e particolare caso di successione a titolo universale, ossia allorché si sia verificata l’estinzione soggettiva del cedente (si pensi all’incorporazione): in tali ipotesi, la responsabilità per l’inquinamento e, quindi, il connesso dovere di bonifica passano in capo al successore in universum jus.
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