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Sugli obblighi del proprietario o gestore (incolpevole) di un’area inquinata

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 25 ottobre 2023, n. 781 – Pres. Gabbricci, Est. Di Paolo

L'Amministrazione non può imporre al proprietario di un'area inquinata, che non sia anche l'autore dell'inquinamento, l'obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e bonifica, di cui all'art. 240, comma 1, lettere m) e p) del D.Lgs. n. 152 del 2006, in quanto gli effetti a carico del proprietario "incolpevole" restano limitati a quanto espressamente previsto dall'articolo 253 del medesimo decreto legislativo in tema di oneri reali e privilegi speciali immobiliari, per cui va operata una netta distinzione tra la figura del responsabile dell'inquinamento e quella del proprietario del sito, incolpevole, che non abbia causato o concorso a causare la contaminazione. Tuttavia, si osserva che, ai sensi dell’art. 245, comma 2, d. lgs. 152/2006, il proprietario o gestore (incolpevole) dell’area, che rilevi il superamento, o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione, è tenuto: 1) a darne immediata comunicazione agli enti competenti; 2) a porre in essere le immediate misure di prevenzione.

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