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Sugli elementi sintomatico-presuntivi ai fini dell’adozione dell’informativa antimafia

Settore: Antimafia

Keywords: Interdittiva antimafia – Elementi sintomatici – Valutazione – Caratteristiche

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 24 febbraio 2023, n. 159 – Pres. Gabbricci, Est. Limongelli

Ai fini della adozione dell'informativa antimafia, non occorre provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, ma soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale basato sulla regola causale del “più probabile che non” e sui dati di comune esperienza, sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata. Tra gli elementi sintomatico-presuntivi dai quali può essere desunta la sussistenza di un pericolo di infiltrazione mafiosa nell’impresa, possono rilevare: innanzitutto, i rapporti tra i soggetti che, in senso ampio, governano l'impresa e loro familiari che risultino organici, affiliati, o semplicemente contigui alle associazioni mafiose; in proposito, si è chiarito che il mero rapporto di parentela non è sufficiente - non essendo possibile affermare che il parente di un mafioso sia per ciò solo mafioso - ma occorre che esso si atteggi in modo tale da far pensare, anche solo in termini di maggior probabilità, che l'impresa sia gestita dal soggetto criminale mediante il contatto con il proprio congiunto; - in secondo luogo, assumono rilievo anche rapporti non di parentela, ma di semplice frequentazione, fra gli stessi soggetti preposti all'impresa o da essa dipendenti e persone soggette a provvedimenti di carattere penale o a misure di prevenzione antimafia, quando si tratti di rapporti non dovuti al caso, ovvero ad una necessità di vita; occorre in altre parole una «consapevolezza», anche non tradotta in condotte penalmente rilevanti, dell'imprenditore di frequentare soggetti mafiosi e di porsi su una pericolosa linea di confine tra legalità e illegalità. Tali elementi sintomatico-presuntivi vanno considerati in modo unitario e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri, e l'impianto motivazionale del provvedimento prefettizio deve rappresentare compiutamente il quadro degli elementi indiziari di permeabilità criminale in base ai quali ‒ secondo il criterio del “più probabile che non” ‒ l'Autorità abbia ritenuto attuale e concreto il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata di tipo mafioso all'interno della società od impresa interessata.

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