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Servizio di N.C.C. e limiti all’esercizio dell’attività

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 21 marzo 2024, n. 238 – Pres. Massari, Est. Rossetti

La legge ha imposto che l’attività di N.C.C. abbia un collegamento stabile con la rimessa situata nel Comune di appartenenza nel cui territorio va posta anche la sede operativa: ivi deve avvenire l’inizio del servizio (o il prelevamento del cliente), ivi sono raccolte le prenotazioni sia pure con mezzi tecnologici; a seguito dell’ultima modifica normativa (apportata dall’art. 10-bis, comma 1, lett. b), d-l. n. 135 del 2008) e della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 11 è solo escluso che tra un servizio e l’altro l’esercente l’attività di N.C.C. sia più tenuto a far ritorno alla rimessa situata nel Comune di appartenenza, potendo invece sostare nelle rimesse situate in altri Comuni, purché presenti nel territorio provinciale. Nulla cambia, però, sulle modalità di legge di esercizio dell’attività di N.C.C. che, in quanto dirette a soddisfare in via complementare e integrativa (ex art. 1, comma 1, l. n. 21 del 1992, per ogni servizio di trasporto pubblico non di linea) le esigenze di trasporto delle singole comunità, alla cui tutela è proposto il Comune che rilascia l’autorizzazione, non possono soddisfare la richiesta di prestazioni di trasporto indistintamente su tutto il territorio nazionale, poiché finirebbero per concentrarsi laddove (come presso gli aeroporti) la domanda dell’utenza è maggiore e non soddisfatta dal solo servizio di taxi, del quale sarebbe mero surrogato senza, però, subire tutte le limitazione delle quali quest’ultimo è gravato.

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