T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 03 ottobre 2022, n. 897 – Pres. Massari, Est. Pedron
Rispetto alle obbligazioni assunte nelle forme dell’art. 11 della legge 241/1990, che hanno essenzialmente natura perequativa, estendendosi alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra-comparto o al reperimento di aree a standard con eventuale monetizzazione, il contributo di costruzione collegato al permesso di costruire semplice si avvicina invece allo schema tariffario su domanda. Nel primo caso l’edificazione assume quindi un rilievo sociale, nel secondo rimane un’operazione edilizia circoscritta all’interesse del richiedente. Ne consegue che solo la rinuncia al permesso di costruire semplice, formulata espressamente o per inerzia, può consentire il recupero della tariffa versata, mancando un più ampio coinvolgimento dell’interesse pubblico.
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