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Revoca dell’aggiudicazione e giurisdizione del g.a./Sulla rinuncia all’aggiudicazione definitiva

Settore: Contratti pubblici

Keywords (1): Aggiudicazione – Esecuzione servizio in via di “urgenza” – Revoca – Giurisdizione

Keywords (2): Aggiudicazione – Rinuncia – Poteri della S.A. – Casistica

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 26 luglio 2022, n. 738 – Pres. Gabbricci, Est. Limongelli

La revoca dell’aggiudicazione per inadempimenti dell’aggiudicatario che intervenga nella fase dell’esecuzione del servizio consegnato in via d’urgenza appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. e) n. 1 c.p.a.; tale atto, infatti, essendo giustificato dall'inaffidabilità dimostrata dall'operatore in limine executionis, attiene ancora alla fase della procedura di affidamento e non a quella dell'esecuzione del contratto. (1)

In applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici, la rinuncia all’aggiudicazione definitiva per sopraggiunto disinteresse da parte dell’aggiudicataria, intervenuta in una fase antecedente alla stipula contrattuale, non determina necessariamente l’azzeramento della procedura concorsuale espletata ma restituisce all’amministrazione il potere di scegliere, per il conseguimento del bene perseguito, tra l’avvalersi della procedura espletata attraverso lo scorrimento della graduatoria o il procedere all’indizione di una nuova gara, adottando un provvedimento motivato in ordine alle ragioni della scelta effettuata. Si è peraltro anche precisato in via pretoria che, conclusa la fase di ammissione, ogni successiva vicenda non incide sulla graduatoria, che rimane così cristallizzata, dovendosi procedere allo scorrimento della graduatoria senza alcun ricalcolo e modifica dei punteggi attribuiti. (2)

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