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Revoca del titolo di soggiorno: rapporto di lavoro inesistente o esistente ma “diverso”

Settore: Immigrazione


Keywords: Permesso di soggiorno – Revoca – Rapporto di lavoro – Presupposti e caratteristiche


In merito alla revoca del titolo di soggiorno, occorre sottolineare che l’allegazione di documentazione lavorativa finalizzata a creare l’apparenza di un rapporto di lavoro in realtà inesistente, o esistente in forme completamente diverse, costituisce giustificato motivo di annullamento o di diniego del titolo di soggiorno, tanto ai sensi degli art. 4 comma 2, e 5 comma 8-bis, del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, quanto in base al diritto internazionale. Inoltre, il carattere non effettivo del rapporto di lavoro non richiede una pronuncia giurisdizionale, ma può essere accertato anche attraverso le ispezioni e le verifiche delle autorità amministrative o di pubblica sicurezza. Una volta che siano stati acquisiti in sede amministrativa elementi idonei a far dubitare delle prestazioni lavorative, è onere del lavoratore extracomunitario allegare documentazione di segno opposto, che faccia presumere invece l’esistenza di un vero rapporto di lavoro, sia pure non completamente regolare sotto il profilo fiscale e previdenziale. In proposito, si deve però precisare che anche il carattere regolare dell’attività lavorativa, con produzione di un reddito sufficiente al mantenimento, costituisce requisito necessario per la conservazione o il rinnovo del titolo di soggiorno. La tracciabilità delle fonti di reddito assume un rilievo decisivo, in quanto solo inserendosi nell’economia che rispetta le regole fiscali e previdenziali i lavoratori extracomunitari possono contribuire al benessere economico del Paese ospitante: pertanto, quando un tale contributo non sussista, la permanenza nel territorio nazionale può essere negata, anche se il soggiorno si sia prolungato per molto tempo e abbia dato origine a un principio di radicamento sociale.

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