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Responsabilità in solido tra proprietario e responsabile dell’illecito circa l'abbandono di rifiuti

Settore: Ambiente


Keywords: Abbandono di rifiuti – Proprietario dell’immobile – Qualificazione della responsabilità – Elementi costitutivi


Ai sensi dell’articolo 192 d.lgs. n. 152/2006, il proprietario dell’immobile nel quale sono abbandonati i rifiuti è responsabile in solido con il responsabile dell’illecito, se la violazione gli sia imputabile a titolo di dolo o di colpa. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, anche con riferimento alla disciplina previgente avente contenuto sostanzialmente analogo, prima di ordinare la rimozione dei rifiuti abbandonati e il ripristino dello stato dei luoghi, il Comune deve accertare l’elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al proprietario non responsabile dell’abbandono. La responsabilità del proprietario non è una responsabilità oggettiva da posizione, non è cioè sufficiente la mera titolarità del diritto di proprietà sulle aree interessate dall’abbandono dei rifiuti, ma è necessario accertare la sussistenza dell’elemento psicologico.

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