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Rapporto tra preavviso di rigetto e determinazione conclusiva del procedimento

Settore: Procedimento amministrativo

Keywords: Preavviso di rigetto – Determinazione conclusiva – Rapporti – Fattispecie

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 29 marzo 2023, n. 289 – Pres. Gabbricci, Est. Pavia

Nonostante l'introduzione nel nostro ordinamento del preavviso di rigetto abbia segnato l'ingresso di una nuova modalità di partecipazione al procedimento, in cui si è voluto "anticipare" l'esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale per assicurare al privato la possibilità di comunicare quelle ragioni, fattuali e giuridiche, che potrebbero contribuire a far assumere all'Amministrazione una diversa determinazione finale, non è necessario che sussista un rapporto di assoluta identità tra la comunicazione de qua e la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti, ben potendo la pubblica amministrazione ritenere, nel provvedimento finale, di dover meglio precisare le proprie posizioni giuridiche; detto altrimenti è sufficiente che il contenuto sostanziale del provvedimento di rigetto si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione ex art. 10 bis, l. n. 241/1990 perché, in caso contrario, l'interessato sarebbe privato della facoltà di interloquire efficacemente con l'Amministrazione.

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